Allegato XX
Costruzione e impiego di scale portatili
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Costruzione e impiego di scale portatili
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Costruzione e impiego di scale portatili
Documento estratto dal Testo Unico Sicurezza (81/08). Aggiornato al: 15 febbraio 2026
1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte I e parte 2;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla Norma Tecnica di cui al punto a), emesse da un laboratorio ufficiale. Per laboratori ufficiali si intendono:
laboratorio dell’ISPESL;
laboratorio delle università e dei politecnici dello Stato;
laboratori degli istituti tecnici dello Stato riconosciuti ai sensi della Legge 5 novembre 1971, n. 1086;
laboratori autorizzati in conformità a quanto previsto dalla sezione B del presente ALLEGATO, con decreto dei Ministri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e dello sviluppo economico;
laboratori dei Paesi membri dell’Unione Europea o dei paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai rispettivi Stati;
c) le scale portatili siano accompagnate da un foglio o libretto recante:
una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;
le indicazioni utili per un corretto impiego;
le istruzioni per la manutenzione e conservazione;
gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei certificati delle prove previste dalla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1 e parte 2;
una dichiarazione del costruttore di conformità alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte 1 e parte 2.
2. L’attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione Europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.
(concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)
1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:
2.1. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.
2.2. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l’esplicita indicazione dell’autorizzazione richiesta, nonché l’elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.
3.1. All’istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:
3.2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.
4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l’esame della documentazione di cui al punto 3.
4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed è composta da:
4.3. Sulla base dei risultati positivi dell’esame della documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta il provvedimento di autorizzazione.
5.1. L’autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 4.
5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all’attività di certificazione.
6.1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validità dell’autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima.
6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima, l’autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l’attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell’autorizzazione.