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Allegato II

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (Art. 34)

Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026

DISCLAIMER: I testi possono contenere errori. Confronta sempre con i documenti in Gazzetta Ufficiale.
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Allegato II

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (Art. 34)

Documento estratto dal Testo Unico Sicurezza (81/08). Aggiornato al: 15 febbraio 2026


ALLEGATO II

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (Art. 34)

Il presente allegato stabilisce i limiti massimi del numero di lavoratori entro i quali il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP, previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e frequenza di specifici corsi di formazione.

Tabella dei limiti dimensionali

Settore d’attivitàLimite massimo di lavoratori
1. Aziende artigiane e industrialiFino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecnicheFino a 30 lavoratori
3. Aziende della pescaFino a 20 lavoratori
4. Altre aziendeFino a 200 lavoratori

Esclusioni e limitazioni

Ai sensi della nota (1), lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro è sempre escluso (indipendentemente dal numero di lavoratori) per le seguenti tipologie di attività ad alto rischio:

  • Aziende industriali a rischio rilevante: soggette a obbligo di dichiarazione o notifica (ex DPR 175/88, oggi soggette alla normativa Seveso/D.Lgs. 105/2015).
  • Centrali termoelettriche.
  • Impianti e laboratori nucleari.
  • Aziende estrattive e altre attività minerarie.
  • Aziende di fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni.
  • Strutture di ricovero e cura (sia pubbliche che private).

Nota pratica: Ricorda che il Datore di Lavoro che intende svolgere tali compiti deve comunque frequentare un corso di formazione adeguato al livello di rischio dell’azienda (Basso, Medio o Alto) e provvedere ai successivi aggiornamenti quinquennali.

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