Allegato II
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (Art. 34)
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (Art. 34)
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione (Art. 34)
Documento estratto dal Testo Unico Sicurezza (81/08). Aggiornato al: 15 febbraio 2026
Il presente allegato stabilisce i limiti massimi del numero di lavoratori entro i quali il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP, previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e frequenza di specifici corsi di formazione.
| Settore d’attività | Limite massimo di lavoratori |
|---|---|
| 1. Aziende artigiane e industriali | Fino a 30 lavoratori |
| 2. Aziende agricole e zootecniche | Fino a 30 lavoratori |
| 3. Aziende della pesca | Fino a 20 lavoratori |
| 4. Altre aziende | Fino a 200 lavoratori |
Ai sensi della nota (1), lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro è sempre escluso (indipendentemente dal numero di lavoratori) per le seguenti tipologie di attività ad alto rischio:
Nota pratica: Ricorda che il Datore di Lavoro che intende svolgere tali compiti deve comunque frequentare un corso di formazione adeguato al livello di rischio dell’azienda (Basso, Medio o Alto) e provvedere ai successivi aggiornamenti quinquennali.