Allegato XVII
Idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Idoneità tecnico professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi
Documento estratto dal Testo Unico Sicurezza (81/08). Aggiornato al: 15 febbraio 2026
1. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.