Allegato X
Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile (Art. 89)
Documento estratto dal Testo Unico Sicurezza (81/08). Aggiornato al: 15 febbraio 2026
ALLEGATO X - ELENCO DEI LAVORI EDILI O DI INGEGNERIA CIVILE DI CUI ALL’ARTICOLO 89, COMMA 1, Lettera A)
- 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.