Allegato I
Gravi violazioni
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
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in Gazzetta Ufficiale.
Gravi violazioni
Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026
Gravi violazioni
Documento estratto dal Testo Unico Sicurezza (81/08). Aggiornato al: 15 febbraio 2026
Il presente allegato elenca le gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che, se accertate, comportano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività e il pagamento delle relative somme aggiuntive.
| # | Fattispecie di Violazione | Importo Somma Aggiuntiva |
|---|---|---|
| 1 | Mancata elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) | Euro 2.500 |
| 2 | Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione | Euro 2.500 |
| 3 | Mancata formazione ed addestramento | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 4 | Mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) e nomina del relativo Responsabile (RSPP) | Euro 3.000 |
| 5 | Mancata elaborazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) | Euro 2.500 |
| 6 | Mancata fornitura del Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) contro le cadute dall’alto | Euro 300 per ciascun lavoratore interessato |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto | Euro 3.000 |
| 8 | Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno | Euro 3.000 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi | Euro 3.000 |
| 11 | Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale) | Euro 3.000 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo | Euro 3.000 |
| 12-bis | Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto | Euro 6.000 |
Nota di aggiornamento: Gli importi indicati sono quelli definiti dal D.L. 146/2021 (convertito in Legge 215/2021) che ha fortemente inasprito le sanzioni e le procedure per la sospensione dell’attività.