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Allegato XXIX

Prescrizioni per i segnali luminosi

Ultimo aggiornamento: 15 febbraio 2026

DISCLAIMER: I testi possono contenere errori. Confronta sempre con i documenti in Gazzetta Ufficiale.
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Allegato XXIX

Prescrizioni per i segnali luminosi

Documento estratto dal Testo Unico Sicurezza (81/08). Aggiornato al: 15 febbraio 2026


ALLEGATO XXIX - PRESCRIZIONI PER I SEGNALI LUMINOSI

1. Proprietà intrinseche

1.1. La luce emessa da un segnale deve produrre un contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, in rapporto alle condizioni d’impiego previste, senza provocare abbagliamento per intensità eccessiva o cattiva visibilità per intensità insufficiente.

1.2. La superficie luminosa emettitrice del segnale può essere di colore uniforme o recare un simbolo su un fondo determinato.

1.3. Il colore uniforme deve corrispondere alla tabella dei significati dei colori riportata all’ALLEGATO XXIV, punto 4.

1.4. Quando il segnale reca un simbolo, quest’ultimo dovrà rispettare, per analogia, le regole ad esso applicabili, riportate all’ALLEGATO XXV.

2. Regole particolari d’impiego

2.1. Se un dispositivo può emettere un segnale continuo ed uno intermittente, il segnale intermittente sarà impiegato per indicare, rispetto a quello continuo, un livello più elevato di pericolo o una maggiore urgenza dell’intervento o dell’azione richiesta od imposta.

La durata di ciascun lampo e la frequenza dei lampeggiamenti di un segnale luminoso andranno calcolate in modo da garantire una buona percezione del messaggio, e da evitare confusioni sia con differenti segnali luminosi che con un segnale luminoso continuo.

2.2. Se al posto o ad integrazione di un segnale acustico si utilizza un segnale luminoso intermittente, il codice del segnale dovrà essere identico.

2.3. Un dispositivo destinato ad emettere un segnale luminoso utilizzabile in caso di pericolo grave andrà munito di comandi speciali o di lampada ausiliaria.

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