ALLEGATO II
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi (Art. 34)
Il presente allegato stabilisce i limiti massimi del numero di lavoratori entro i quali il Datore di Lavoro può assumere direttamente l’incarico di RSPP, previa comunicazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e frequenza di specifici corsi di formazione.
Tabella dei limiti dimensionali
| Settore d’attività | Limite massimo di lavoratori |
|---|---|
| 1. Aziende artigiane e industriali | Fino a 30 lavoratori |
| 2. Aziende agricole e zootecniche | Fino a 30 lavoratori |
| 3. Aziende della pesca | Fino a 20 lavoratori |
| 4. Altre aziende | Fino a 200 lavoratori |
Esclusioni e limitazioni
Ai sensi della nota (1), lo svolgimento diretto da parte del Datore di Lavoro è sempre escluso (indipendentemente dal numero di lavoratori) per le seguenti tipologie di attività ad alto rischio:
- Aziende industriali a rischio rilevante: soggette a obbligo di dichiarazione o notifica (ex DPR 175/88, oggi soggette alla normativa Seveso/D.Lgs. 105/2015).
- Centrali termoelettriche.
- Impianti e laboratori nucleari.
- Aziende estrattive e altre attività minerarie.
- Aziende di fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni.
- Strutture di ricovero e cura (sia pubbliche che private).
Nota pratica: Ricorda che il Datore di Lavoro che intende svolgere tali compiti deve comunque frequentare un corso di formazione adeguato al livello di rischio dell’azienda (Basso, Medio o Alto) e provvedere ai successivi aggiornamenti quinquennali.