Allegato XX

Costruzione e impiego di scale portatili

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ALLEGATO XX - A. COSTRUZIONE E IMPIEGO DI SCALE PORTATILI

1. È riconosciuta la conformità alle vigenti disposizioni, delle scale portatili, alle seguenti condizioni:

2. L’attrezzatura di cui al punto 1 legalmente fabbricata e commercializzata in un altro Paese dell’Unione Europea o in un altro Paese aderente all’Accordo sullo spazio economico europeo, può essere commercializzata in Italia purché il livello di sicurezza sia equivalente a quello garantito dalle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.


ALLEGATO XX - B. AUTORIZZAZIONE AI LABORATORI DI CERTIFICAZIONE

(concernenti ad esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)

1. REQUISITI

1.1. I laboratori per essere autorizzati alla certificazione:


2. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

2.1. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione alla certificazione deve essere indirizzata al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro - Div. VI.

2.2. L’istanza relativa alla richiesta di autorizzazione di cui al punto 2.1, sottoscritta dal legale rappresentante del laboratorio e contenente il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di commercio competente, deve essere prodotta in originale bollato unitamente a due copie, e contenere l’esplicita indicazione dell’autorizzazione richiesta, nonché l’elenco delle certificazioni per le quali viene richiesta.


3. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER L’AUTORIZZAZIONE ALLA CERTIFICAZIONE

3.1. All’istanza di autorizzazione alla certificazione da inviarsi con le modalità di cui al punto 2, devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia:

3.2. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali si riserva di richiedere ogni altra documentazione ritenuta necessaria per la verifica del possesso dei requisiti di cui al punto 1.


4. PROCEDURA AUTORIZZATIVA

4.1. Con provvedimento del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali è istituita presso lo stesso Ministero, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una Commissione per l’esame della documentazione di cui al punto 3.

4.2. La Commissione di cui al punto 4.1 è presieduta da un funzionario del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ed è composta da:

4.3. Sulla base dei risultati positivi dell’esame della documentazione di cui al punto 3, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, adotta il provvedimento di autorizzazione.


5. CONDIZIONI E VALIDITÀ DELL’AUTORIZZAZIONE

5.1. L’autorizzazione alla certificazione ha validità quinquennale e può essere rinnovata a seguito di apposita istanza, previo esito positivo dell’esame della documentazione di rinnovo da effettuarsi secondo le stesse modalità previste nel punto 4.

5.2. I laboratori devono riportare in apposito registro gli estremi delle certificazioni rilasciate e conservare, per un periodo non inferiore a dieci anni, tutti gli atti relativi all’attività di certificazione.


6. VERIFICHE

6.1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali per il tramite dei propri organi periferici, entro il periodo di validità dell’autorizzazione, procede al controllo della sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima.

6.2. Nel caso di verifica della non sussistenza dei presupposti di base dell’idoneità medesima, l’autorizzazione viene sospesa con effetto immediato, dando luogo al controllo di tutta l’attività certificativa fino a quel momento effettuata. Nei casi di particolare gravità si procede alla revoca dell’autorizzazione.