Il ruolo del Medico Competente (MC) è l’asse portante della tutela della salute nel D.Lgs. 81/08. La sua funzione non è meramente certificativa, ma consulenziale e operativa.
TITOLO I - Principi Comuni (Artt. 1 - 61)
Questo titolo costituisce l’intelaiatura giuridica della sicurezza aziendale.
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Art. 25 (Obblighi del MC): Il medico deve collaborare con il datore di lavoro e il RSPP alla valutazione dei rischi (DVR), alla programmazione della sorveglianza sanitaria e alla formazione. Deve visitare i luoghi di lavoro almeno una volta all’anno.
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Art. 38 (Requisiti): Definisce i titoli necessari per esercitare (specializzazione in Medicina del Lavoro o equipollenti) e l’obbligo di iscrizione nell’elenco nazionale del Ministero della Salute.
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Art. 39 (Svolgimento dell’attività): Il MC può essere dipendente, libero professionista o dipendente di strutture pubbliche/private convenzionate.
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Art. 41 (Sorveglianza Sanitaria): Disciplina le visite:
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Preventiva: prima dell’impiego.
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Periodica: di norma annuale, salvo diverse indicazioni del protocollo sanitario.
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Su richiesta del lavoratore: se correlata ai rischi lavorativi.
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Per cambio mansione: per verificare l’idoneità alla nuova specifica attività.
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Post-malattia (>60 gg): visita obbligatoria prima della ripresa per verificare l’idoneità.
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Gestione dei dati: Il MC deve istituire e aggiornare la Cartella Sanitaria e di Rischio (Allegato 3A) e trasmettere i dati aggregati (Allegato 3B) all’INAIL tramite portale telematico.
TITOLO II - Luoghi di Lavoro (Artt. 62 - 68)
Il MC interviene nella valutazione dei fattori ambientali.
- Microclima: Analisi di temperatura, umidità e correnti d’aria (Capo I, Allegato IV). Il MC valuta il comfort termico per prevenire colpi di calore o patologie da freddo.
- Igiene dei locali: Verifica che gli ambienti rispettino gli standard di cubatura, pulizia e illuminazione (naturale ed artificiale).
- Locali di servizio: Verifica l’idoneità di spogliatoi, docce e servizi igienici per prevenire dermatiti da contatto o infezioni trasmissibili in ambienti promiscui.
TITOLO III - Attrezzature e DPI (Artt. 69 - 87)
Il focus è sul rapporto uomo-macchina.
- Ergonomia (Art. 71): Il MC valuta se l’interazione con le attrezzature causa sovraccarico biomeccanico o disturbi posturali.
- DPI (Art. 74-79): Il medico collabora alla scelta dei DPI. Deve verificare che siano compatibili con le condizioni di salute del lavoratore (es. maschere facciali per asmatici, guanti senza lattice per allergici).
- Rischio Elettrico: Valuta le conseguenze sistemiche (aritmie, ustioni interne) da elettrocuzione e coordina i protocolli di primo soccorso specifici.
TITOLO IV - Cantieri Temporanei o Mobili (Artt. 88 - 160)
Ambiente ad alto rischio infortunistico e igienistico.
- Idoneità specifica: Il MC deve certificare l’idoneità a mansioni critiche (lavoro in quota, movimentazione macchine movimento terra).
- Rischi chimico-fisici: Monitoraggio dell’esposizione a silice libera cristallina (silicosi), rumore ambientale e vibrazioni prodotte da martelli demolitori.
- Ponteggi e Scavi: Valutazione dei rischi da seppellimento o caduta e predisposizione di piani di soccorso sanitario rapidi.
TITOLO V - Segnaletica (Artt. 161 - 166)
Il MC deve garantire che il lavoratore sia “percettivamente idoneo”.
- Esame della vista e dell’udito: Durante la sorveglianza sanitaria, il MC accerta che il lavoratore possa distinguere i colori dei cartelli (fondamentale per i daltonici in certi ruoli) e udire gli allarmi acustici.
TITOLO VI - Movimentazione Manuale dei Carichi (Artt. 167 - 171)
Titolo centrale per le patologie muscolo-scheletriche.
- Protocollo Sanitario: Prevede esami clinici del rachide e degli arti.
- Indici di Rischio: Il MC interpreta i calcoli (Metodo NIOSH, MAPO, OCRA) per emettere giudizi di idoneità con prescrizioni (es. “non sollevare pesi superiore a 10 kg”).
- Prevenzione: Collabora alla formazione sull’uso degli ausili meccanici di sollevamento.
TITOLO VII - Videoterminali (Artt. 172 - 179)
Disciplina chi lavora al PC per almeno 20 ore settimanali.
- Astenopia: Visita mirata a rilevare disturbi della vista.
- Pause (Art. 175): Il MC verifica l’applicazione delle pause (15 min ogni 120 min di lavoro).
- Ergonomia della postazione: Valutazione della sedia (5 razze, regolabile), del piano di lavoro e dell’illuminazione per evitare riflessi.
TITOLO VIII - Agenti Fisici (Artt. 180 - 220)
Questo titolo richiede esami strumentali specifici.
- Rumore (Capo II): Esecuzione di audiometrie periodiche. Valutazione dei livelli di esposizione .
- Vibrazioni (Capo III): Ricerca di segni neurologici (test di sensibilità vibratoria) e vascolari (test di Allen) per il sistema mano-braccio (HAV) e corpo intero (WBV).
- CEM (Capo IV): Protezione dei lavoratori “particolarmente sensibili” (portatori di protesi, pacemaker, impianti cocleari).
- ROA (Capo V): Monitoraggio dei danni retinici o cutanei da radiazioni laser o infrarossi.
TITOLO IX - Sostanze Pericolose (Artt. 221 - 265)
Gestione della tossicologia occupazionale.
- Rischio Chimico: Il MC stabilisce il monitoraggio biologico tramite la misura di metaboliti nelle urine o nel sangue (Allegato XXXIX).
- Cancerogeni e Mutageni (Capo II): Istituzione del Registro degli Esposti. La sorveglianza sanitaria deve essere effettuata anche dopo la cessazione dell’esposizione, per tutta la vita del lavoratore se necessario.
- Amianto (Capo III): Sorveglianza mirata alle patologie pleuro-polmonari (RX torace, spirometria). Obbligo di comunicare i dati al Registro Nazionale dei Mesoteliomi.
TITOLO X - Agenti Biologici (Artt. 266 - 286)
Classificazione in 4 gruppi di rischio.
- Vaccinazioni (Art. 279): Il MC è l’unico responsabile della proposta vaccinale (HBV, Tetano, ecc.) al datore di lavoro, che ne sostiene i costi.
- Misure di contenimento: Verifica dell’adeguatezza dei laboratori (BSL 1-4) e dell’uso di cappe biologiche.
TITOLO X-bis - Ferite da Taglio (Artt. 286-bis - 286-septies)
Introduzione di dispositivi di sicurezza (aghi retrattili).
- Protocollo Post-Esposizione: In caso di infortunio biologico, il MC avvia immediatamente il protocollo per la profilassi d’urgenza (HBV, HCV, HIV).
TITOLO XI - Atmosfere Esplosive (ATEX) (Artt. 287 - 297)
Prevenzione dei danni da scoppio.
- Idoneità psicofisica: Il MC valuta che il personale operante in zone ATEX non sia soggetto a patologie che possano causare svenimenti o perdita di controllo in aree critiche.
TITOLO XII - Disposizioni Penali (Artt. 298 - 303)
Il MC deve conoscere il sistema sanzionatorio (Art. 58).
- Sanzioni pecuniarie e penali: Previste per la mancata visita dei luoghi di lavoro, la mancata consegna della cartella sanitaria o l’omessa comunicazione dei dati INAIL.
TITOLO XIII - Norme Transitorie e Finali (Artt. 304 - 306)
Garantisce il passaggio dalle vecchie norme (come la 626/94) al regime attuale. Il MC deve assicurarsi che i protocolli sanitari siano allineati agli ultimi aggiornamenti normativi (es. L. 203/2024).
Allegati Tecnici e Applicativi (Riepilogo per il MC)
L’attività clinica non può prescindere dalla conoscenza tecnica degli allegati:
- Allegato 3A: Contenuti minimi della Cartella Sanitaria e di Rischio (Anamnesi, esami, giudizi).
- Allegato 3B: Formato per la trasmissione annuale dei dati collettivi anonimi.
- Allegato XXXVIII: Tabella dei valori limite di esposizione professionale (VLEP).
- Allegato XXXIX: Valori limite biologici (VLB) per il monitoraggio dei tossici.
Conclusioni Operative e Deontologiche
Il Medico Competente opera come garante della salute. La sua indipendenza è tutelata dal Codice Etico ICOH. Ogni valutazione deve basarsi sull’evidenza scientifica e sul monitoraggio costante dell’evoluzione tecnologica dei processi produttivi.
Documento redatto ai fini di divulgazione della normativa, Gennaio 2026.