Allegato XXIII

Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre (Trabattelli)

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ALLEGATO XXIII - DEROGA AMMESSA PER I PONTI SU RUOTE A TORRE

1. È ammessa deroga per i ponti su ruote a torre alle seguenti condizioni:

Per laboratori ufficiali si intendono:

2. L’attrezzatura di cui al punto 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata in altro Paese membro dell’Unione Europea o nei Paesi aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti dalla normativa italiana in materia.